Approvato dal Senato il testamento biologico, ecco i contenuti del ddl Calabrò

Da il 26 marzo 2009

322testamento Approvato dal Senato il testamento biologico, ecco i contenuti del ddl CalabròIl Senato ha approvato con 150 voti a favore 123 contrari e 3 astenuti il ddl sul testamento biologico. Il ddl ora passa alla Camera. Soddisfazione del presidente del Senato Schifani per il confronto libero e franco in aula.
Il disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat), nella formulazione approvata dall’Aula del Senato e che ora approderà alla Camera, mantiene il principio dell’obbligatorietà dei trattamenti di nutrizione e idratazione, considerati “sostegno vitale” e dunque non sospendibili (come già previsto nella versione originaria del ddl). Le dat, per effetto dell’approvazione di un emendamento dell’Udc, diventano però non vincolanti.

Questi i contenuti del ddl licenziato da palazzo Madama:

TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE, articolo 1 – Si stabiliscono i principi generali della legge, ovvero che la vita umana e’ “inviolabile e indisponibile” e che “nessun trattamento sanitario puo’ essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato”. Si vieta “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”. A tal riguardo, si fa riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale, che prevedono il carcere per il medico che attui eutanasia o suicidio assistito. Rispetto alla versione originaria dell’art.1, nel testo approvato dal Senato si annulla la partecipazione del paziente all’identificazione delle cure. In pratica, un emendamento per prevenire il rischio di contenziosi nei confronti dei medici. Scompare inoltre il riferimento all’accanimento terapeutico.

CONSENSO INFORMATO, articolo 2 – Si definisce il concetto di consenso informato ai fini dell’attivazione dei trattamenti sanitari. Con l’approvazione di un emendamento a prima firma Rutelli, si riconosce, rispetto alla versione originaria, il diritto di parola ai minorenni nell’espressione del consenso.

CONTENUTI E LIMITI DELLE DAT, articolo 3 – E’ l’articolo che affronta il nodo della nutrizione e idratazione artificiale. Come nella versione originaria del ddl, si afferma (comma 6) che “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento”. Sono stati invece cancellati dall’articolo due riferimenti lessicali all’accanimento terapeutico, con l’obiettivo di fatto di delineare in maniera piu’ precisa il ‘no’ ad ogni eventuale rischio di apertura all’eutanasia. Nella versione dell’articolo 3 approvata dal Senato viene inoltre semplificata la composizione del collegio di medici chiamato a valutare lo stato clinico del paziente: gli specialisti passano da cinque a tre (un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista).

FORMA E DURATA DELLE DAT, articolo 4 – Le dat non sono obbligatorie. Nella versione approvata dal Senato, le dat diventano inoltre non vincolanti. Esse hanno validita’ per 5 anni, termine oltre il quale perdono “ogni efficacia”.

ASSISTENZA AI SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO, articolo 5 – Si stabilisce che il ministro del Welfare “adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente”.

FIDUCIARIO, articolo 6 – Nella versione approvata, la figura del fiduciario viene inserita all’interno di limiti precisi: dal testo scompaiono infatti i riferimenti al ruolo del fiduciario nel promuovere e far rispettare le Dat espresse del soggetto.

RUOLO DEL MEDICO – Prevede che le volonta’ espresse dal soggetto nelle dat “sono prese in considerazione dal medico curante”. Il medico “non puo’ prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente” e “non e’ tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico”.

AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA, articolo 8 – Prescrive l’autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.

DISPOSIZIONI FINALI, articolo 9 – Si istituisce il Registro delle dat nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare e’ il ministero del Welfare.

La maggioranza ha così realizzato quanto promesso in Senato il mese scorso, quando un precedente ddl confezionato in gran fretta per impedire la morte della Englaro è stato ritirato alla notizia che la donna, vissuta per 17 anni in stato vegetativo, era deceduta dopo la sospensione dell’alimentazione artificiale.

La legge approvata oggi istituisce la Dichiarazione anticipata di Trattamento (Dat), ma la limita fortemente in nome del principio del rispetto della dignità della vita umana e del no all’eutanasia. Non sarà possibile scrivere nella dichiarazione che non si vogliono alimentazione e idratazione artificiale, perché sono definite “forme di sostegno vitale”. Inoltre, con un emendamento approvato stamattina, le dichiarazioni sui trattamenti sanitari da ricevere se si perdesse la capacità di intendere, non sono vincolanti per i medici che hanno in cura la persona.

Per l’opposizione di centrosinistra questo ddl è anticostituzionale perchè contraddice al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il Partito democratico ha promesso una nuova battaglia parlamentare alla Camera. Da notare però che anche tra le fila del Pd ci sono stati voti a favore della legge, come quello di Emanuela Baio Dossi e Claudio Gustavino. La Baio ha anche pronunciato in aula la sua dichiarazione di voto a favore del ddl, affermando che “lo condivido nelle sue linee fondamentali”.

Gasparri: dedicato a chi non c’è più.. “Il Senato ha scelto per la vita, contro il partito della morte e dell’eutanasia. Avremmo voluto fare prima una legge che impedisse eventi drammatici. Dedichiamo il voto di oggi a chi non c’è più. A chi ogni giorno assiste chi soffre, alle suore di Lecco in particolare. Siamo certi che il dibattito proseguirà con serietà e maturità. Noi abbiamo seguito la nostra coscienza. Coesi e sereni. Questa legge è un elemento identitario del Pdl che nasce. È stato un buon giorno per il Senato e per la Repubblica”. Così il presidente del Pdl al Senato, Maurizio Gasparri, commenta il via libera appena dato dal Senato al ddl sul testamento biologico, che ora passa alla Camera.

Bianco: pronti al referendum. ‘Il testo varato oggi dal senato – ha dichiarato il presidente dei Liberal Pd, Enzo Bianco – purtroppo non ha nulla a che vedere con il testamento biologico. La maggioranza ha persino peggiorato con protervia il testo della Commission”. ‘Non c’è alcuna considerazione – ha
proseguito Enzo Bianco – del principio costituzionale dell’autodeterminazione, della facoltà che la Costituzione garantisce ad ogni cittadino di scegliere a quale trattamento sanitario vuole essere sottoposto”. “Se la Camera dovesse perseverare in questo grave errore – ha concluso Bianco – non
restano che una strada: aspettare le decisioni della Corte Costituzionale e intanto promuovere un referendum abrogativo.In questo caso i Liberal Pd saranno in prima linea per difendere la laicità dello Stato”.

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