TRENTINO - Nel dettaglio, sono pronti alla missione 20 vigili permanenti, 70 volontari (Trento e…
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare la riforma della protezione civile. In pratica viene riorganizzata la struttura operativa e vengono accelerati i tempi d’azione del Servizio nazionale per la protezione civile. L’obiettivo è di rafforzare l’efficacia nel monitoraggio il controllo e nella gestione delle emergenze. Il testo della riforma è stato illustrato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio e discusso dal Consiglio dei ministri. Ora il testo sarà esaminato dalla Conferenza unificata.
Con emergenza aumenta accisa sulla benzina (fino 5 centesimi)
Nel momento della dichiarazione dello stato di emergenza si provvede al fabbisogno finanziario utilizzando le risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato anche il fondo spese impreviste, lo stesso è immediatamente e obbligatoriamente reintegrato con risorse ordinarie e/o con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui carburanti, stabilita dal Consiglio dei ministri in misura non superiore a cinque centesimi per litro. Al momento della dichiarazione dello stato di emergenza, inoltre, le Regioni hanno facoltà di elevare l’imposta regionale sulla benzina di loro competenza sino al massimo di cinque centesimi per litro. Inizialmente l’Esecutivo aveva pensato in combinazione o in alternativa con l’aumento delle accise di tassare per un massimo di due centesimi di euro l’invio di sms da «cellulare, computer o siti internet».
Ridefiniti i compiti della Protezione civile
Il testo ridefinisce i compiti del Servizio nazionale di protezione civile. Tre le tipologie di attività. In testa la previsione, diretta all’identificazione degli scenari di rischio e dei rischi per i quali è possibile il preannuncio, il monitoraggio, la sorveglianza e vigilanza in tempo reale. Poi la prevenzione con l’obiettivo di evitare o ridurre le possibilità di danni. Ci sono anche indicazioni sull’attività di primo soccorso e assistenza, cui segue il superamento dell’emergenza.
Il premier può esercitare le proprie funzioni di promozione e coordinamento
Rispetto al regime attuale il premier, ai fini di protezione civile, potrà esercitare in proprio le funzioni di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio. Potrà delegare le funzioni al solo ministro dell’Interno.
Rischi divisi in tre categorie
Le tipologie di rischio sono state distinte in tre categorie. Si parte dalle calamità che possono essere affrontate con interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni in via ordinaria. Poi ci sono quelle che per la loro natura, intensità ed estensione comportano l’intervento coordinato di più soggetti competenti in via ordinaria. E ci sono quelle che per la loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
Cosa succede in caso di calamità
Al verificarsi o nell’imminenza di una calamità, il Consiglio dei ministri su proposta del presidente, o del ministro dell’Interno se delegato, previa intesa con la Regione interessata, delibera lo stato di emergenza e ne determina la durata e l’estensione territoriale e indicando contestualmente l’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi successivi. La durata dello stato di emergenza è di regola 60 giorni (prorogabile di altri 40 con delibera del Consiglio dei ministri).
Distinte le fasi di soccorso e superamento dell’emergenza
Sono nettamente distinte la fase del soccorso, di competenza della protezione civile e della durata massima di 60 (più 40) giorni, da quella del superamento dell’emergenza, affidata all’Amministrazione competente in via ordinaria. Durante la fase dell’emergenza il potere di ordinanza è esercitato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, se delegato dal presidente o dal ministro. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa della Regione interessata e possono disporre esclusivamente in merito all’organizzazione degli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonché di quelli provvisionali indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili.
Immediatamente esecutive le prime ordinanze
Le ordinanze emanate entro i primi 20 giorni dall’evento sono immediatamente esecutive e sono emanate senza il concerto del Mef, al quale sono comunicate per una verifica i cui esiti saranno comunicati al premier. In questa fase il Capo della protezione civile agisce con massima flessibilità e libertà, senza bisogno di acquisire concerti o visti preventivi. Dopo i primi 20 giorni dall’evento le ordinanze devono ricevere il concerto del Mef limitatamente ai profili finanziari. Entro 10 giorni dalla fine dell’emergenza il Capo della protezione civile disciplina con ordinanza il passaggio all’amministrazione ordinaria. Nei 6 mesi successivi può tuttavia emanare disposizioni derogatorie alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La flotta antincendio trasferita ai Vigili del fuoco
La flotta antincendio della protezione civile è trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre il Centro operativo aereo unificato rimane alle dipendenze della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile.
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