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VENERDI’ 8 GENNAIO 2016 ore 20.30 Auditorium Cassa Rurale di Fiemme a Tesero
A partire dal 1° gennaio 2016 sarà pienamente applicabile la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.
Questa direttiva introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato.
In particolare, alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d’Italia – Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali.
Il bail-in è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Si attiva il bail-in se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico.
1) Perché sono state introdotte le nuove regole europee?
Le istituzioni europee hanno introdotto le nuove regole atte a gestire un’eventuale crisi bancaria, partendo dal presupposto tutto nuovo che il costo della crisi vada sostenuto principalmente all’interno della stessa banca, così come accade per le altre imprese. Introdotti anche nuovi strumenti di “vigilanza prudenziale”.
2) Cosa prevedono le nuove regole?
Un rafforzamento delle misure preventive a cui ogni banca dovrà necessariamente attenersi, questo anche senza che vi siano particolari segnali negativi. Tra le altre misure, è prevista anche la predisposizione di un piano di risanamento, ovvero “cosa deve fare la banca in caso di eventi avversi”. Le autorità, inoltre, avranno facoltà d’intervento, in via precoce, “per sollecitare l’attuazione dei piani di risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria”.
3) E se la prevenzione non fosse sufficiente?
In caso di crisi bancaria, le autorità di risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi – ossia la Bce e la Banca d’Italia – avranno a disposizione un insieme di misure, calibrate in funzione della gravità della situazione, che prevedono, in ultima istanza, l’avvio della cosiddetta procedura di “risoluzione”.
4) In cosa consiste la procedura di risoluzione?
Si tratta di un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione. “Tra i vari strumenti di risoluzione c’è il cosiddetto bail-in o salvataggio interno”.
5) Come funziona il bail-in o salvataggio interno?
Il salvataggio interno prevede che siano, in primis, gli azionisti della banca a farsi carico del salvataggio. Nei casi più gravi verrebbero coinvolti anche investitori di altro tipo, quelli in possesso di strumenti emessi dalla banca stessa. Situazioni che potrebbero verificarsi nel caso la crisi bancaria incidesse sul sistema bancario e finanziario. In sostanza “con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca”. Un eventuale perdita per i creditori, comunque, “non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa”.
6) A quali strumenti si applica il bail-in?
Il principio alla base del bail-in è quello che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi è chiamato per primo a contribuire ad un eventuale risanamento, in questo senso ad essere chiamati in causa sono appunto gli azionisti. Solo in un secondo momento seguire e nel caso il contributo di questi ultimi si rivelasse insufficiente, sarebbero chiamati a contribuire anche i detentori di altre categorie di strumenti, secondo uno schema prefissato e basato sulle priorità di intervento struttrato in questo modo:
– azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili;
– titoli subordinati senza garanzia;
– crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite;
– depositi superiori a 100mila euro di persone fisiche e piccole e medie imprese, solo per la parte eccedente i 100mila.
Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiranno alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, invece, contribuiranno solo subordinatamente alle obbligazioni bancarie non garantite.
7) Cosa succede ai conti e depositi fino a 100mila euro?
Di fatto, nulla. Fino a 100 mila euro per depositante infatti, i conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari ed i certificati di deposito nominativi sono tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia. Anche oltre questa soglia (100mila euro), i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma, come spiegato nei punti precedenti, verrebbero intaccati solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non dovesse essere sufficiente a risanare la banca.
8) Cosa succede ai conti cointestati?
Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito è 200mila euro, mentre nel differente caso di due conti diversi, ma intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito resta comunque di 100mila euro. Questo perché la garanzia del Fondo non riguarda il conto in se stesso, ma il singolo depositante per banca.
9) Quali altri strumenti sono esclusi dal bail-in?
Oltre ai depositi fino a 100mila euro sono esclusi dal bail-in:
– le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond);
– i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);
– le disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza;
– i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.
10) Il bail-in si può applicare a strumenti sottoscritti prima del primo gennaio 2016?
Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di questa data.
Più alto è questo valore percentuale più la banca è solida.
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