A seguito degli ultimi noti eventi è ormai evidente che per evitare le morte “per fame e per sete” di Eluana Englaro e di molte altre persone in condizioni identiche o simili non c´è altro strumento che quello di un decreto legge, costituito da un unico articolo il cui contenuto potrebbe essere lo stesso dell´articolo 5 del disegno di legge di maggioranza presentato dal relatore Senatore Raffaele Calabrò, ovvero altro simile come di seguito ipotizzato.
La richiesta di emanare un decreto legge si fonda sulle seguenti considerazioni:
- l´urgenza è in rex ipsa. Senza un immediato intervento legislativo, Eluana Englaro sarà fatta morire entro il tempo massimo di due settimane.
- la gravità dell´evento é altrettanto evidente. Si tratta di vita o di morte, e una volta fatta morire Eluana, consolidatasi l´idea che l´ordinamento giuridico, secondo l´interpretazione datane dagli organi giudiziari lo permette ad un gran numero di altre persone potrà essere tolta la vita interrompendone la alimentazione e la idratazione. E´evidente che non si tratta di questione “privata” ma di elevatissimo interesse pubblico se è vero, come è vero, che compito primario costituzionalmente fondato dello Stato è quello di proteggere la dignità e la vita di tutti con particolare riguardo alle persone disabili, malate o in condizioni di particolare fragilità.
- Da anni il Parlamento lavora per dare una risposta ai problemi del fine vita ed attualmente viene manifestato il proposito di approvare in tempi accelerati una legge che, per altro, non potrà essere adottata prima di molti mesi.
- Sul contenuto della legge, vi sono proposte diversificate, ma sul punto che la alimentazione e la idratazione non possono essere tolte a soggetti in stato vegetativo persistente sussiste una evidente maggioranza. Essa si è espressa, in particolare, nell´articolo 5 del testo presentato dal Relatore Senatore Raffaele Calabrò, in nome della maggioranza alla Commissione Igiene e Sanità del Senato. – Il Governo ha già preso posizioni in direzione identica con l´atto di indirizzo emanato dal Ministro Maurizio Sacconi il 17 Dicembre 2008.
- Le vicende giudiziarie in corso o già esaurite determinano un contrasto tra Regioni, tra Enti sanitari e, presumibilmente, anche tra Giudici penali e Giudici civili (stante il persistente vigore dell´art. 579 c.p. e dell´art. 3 c.p.p.) su cui è bene intervenire urgentemente con la forza chiarificatrice di un atto avente forza di legge.
- Il Decreto legge non impedirà l´ulteriore intervento del Parlamento, non solo per quanto riguarda il contenuto del Decreto stesso, ma anche per quanto riguarda ogni altro aspetto relativo ai problemi del fine vita.
- Un Decreto legge nella materia in questione non manifesta alcuna polemica tra poteri dello Stato: se un punto dell´ordinamento, così come interpretato dai Giudici, é ritenuto ingiusto, compito del potere legislativo (anche nelle forme previste per il caso di urgenza) modificarlo. L´articolo unico del Decreto legge potrebbe ripetere quanto già scritto all´art. 5 della proposta Calabrò (“Alimentazione ed idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica, possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale, fisiologicamente finalizzata ad alleviare le sofferenze e non possono formare esempio di dichiarazione anticipata di trattamento”) oppure essere così formulato: “non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l´uso di ausili tecnici che consentono l´alimentazione o l´idratazione. Tali ausili possono essere rimossi solo nel caso che l´idratazione e l´alimentazione non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo”