Manuela Di Centa nominata presidente del Comitato promotore che ha l'incarico di sostenere la candidatura…
La Banca della Terra, che è gestita tramite i servizi provinciali competenti in materia di agricoltura, può essere dunque uno strumento prezioso di presidio e salvaguardia dei territori destinato ad attirare l’attenzione verso aree che spesso sono trascurate; nel contempo potrà dare la possibilità ai giovani, che hanno intenzione di dedicarsi all’agricoltura, di reperire terreni disponibili, anche se questi non provengono da famiglie di agricoltori o non hanno terreni in proprietà.
La prima cosa da sapere è che per terreno agricolo abbandonato o incolto si intende un terreno, suscettibile di coltivazione (tra questi rientrano anche le aree di neocolonizzazione da parte del bosco sui quali è documentabile un’attività di sfalcio, pascolo o coltivazione negli ultimi dieci anni) che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie.
Le Comunità, nell’ambito degli studi propedeutici alla formazione del proprio Piano territoriale (PTC), possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati o incolti, nonché delle aree forestali da riportare all’uso agricolo presenti nel proprio territorio, anche mediante collaborazione con i Comuni territorialmente interessati, ai fini del possibile inserimento nella Banca della Terra. Anche altri soggetti, quali i consorzi di miglioramento fondiario per conto dei propri associati, le organizzazioni professionali agricole, i liberi professionisti abilitati in materia agraria e forestale, possono chiedere alla Comunità territorialmente competente di inserire nella Banca della Terra altri terreni che abbiano i requisiti richiesti.
Chi intende coltivare i terreni inseriti nella Banca della Terra, presa visione degli elenchi pubblicati, contatta direttamente il comune territorialmente competente al fine di avere i dati anagrafici del proprietario delle particelle fondiarie interessate, al fine di un rapporto diretto fra le parti. Nel caso di terreni privati i contratti sono stipulati ai sensi della legge 203/1982 “Norme sui contratti agrari”; nel caso di terreni di proprietà pubblica i contratti sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia di attività contrattuale della Provincia.
Entro 30 giorni dall’avvenuta stipulazione dei contratti deve essere data comunicazione ad APPAG ai fini dell’aggiornamento dei dati presenti sul sito internet della Banca della Terra.
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Andrighi Domenico
12 settembre 2020 at 10:23
per terreni incolti a vermiglio